Cassazione: nessun simbolo, oggetti e comportamenti contro la sicurezza dell’Italia  

La Cassazione si esprime sulla necessità della sicurezza pubblica che deve prescindere da tradizioni e religioni se mette in pericolo il bene e la sicurezza pubblici. No al pugnale sacro dei sik portato nella quotidianità

di Annalisa Pirastu

La società multietnica è imprescindibile e auspicabile ma non deve imporre  simboli, oggetti religiosi e comportamenti  culturali che cozzino con la tutela della sicurezza del paese. Questo è il parametro per l’integrazione, che la Cassazione ha stabilito come essenziale, per permettere ai migranti di entrare a far parte, a tutti gli effetti, nel mondo occidentale.

Il caso nasce quando nel Mantovano un seguace della religione Sik, fa istanza per poter girare con il kirpan, il coltello sacro o pugnale, di circa 18 centimetri, infilato, come richiede la loro religione, nella cintura. Per motivi religiosi infatti il pugnale, considerato sacro, viene indossato dagli uomini sik, così come è loro obbligo non tagliarsi mai i capelli e tenerli raccolti in un turbante. Il coltello, come il  turbante vanno indossati nella quotidianità.

I giudici della Cassazione si pronunciano contro l’istanza, evidenziando che l’attaccamento alle tradizioni e alla ritualità religiosa non deve costituire un pericolo per la comunità e  stabiliscono quindi con questa sentenza, dei parametri all’integrazione, imponendo dei limiti  all’uso di simboli religiosi o culturali, se in contrasto con la tutela della sicurezza .

La società multietnica è una necessità, ma non deve diventare conflittuale con il bene collettivo della sicurezza pubblica. Il sikh Mantovano dovrà dunque rinunciare alle proprie tradizioni , per rispettare  la normativa che tutela la sicurezza dei cittadini e che proibisce, secondo le leggi italiane, di portare armi e altri oggetti  che potrebbero ferire.

I valori tradizionali della propria etnia o religione seppur accettati nei paesi di provenienza, non possono essere trasferiti nella società di accoglienza, se violano le norme di sicurezza del paese ospitante.

Anche l’articolo 9 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo stabilisce che la libertà di manifestare può subire delle limitazioni che possono essere necessarie per la protezione dell’ordine pubblico, della salute, della morale pubblica e per la protezione dei diritti e della libertà altrui. La sentenza ha dei precedenti in quanto è già avvenuto che lo Stato abbia limitato  la libertà di manifestare una religione se questa  turba l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica.

Per Mara Carfagna  di Forza Italia l’ integrazione passa attraverso le leggi, i valori, la cultura e le tradizioni italiane. Giancarlo Perego direttore di Migrantes, ritiene che la sentenza sottolinei la necessità di un percorso  di integrazione degli immigrati che devono essere indirizzati nei modi opportuni.

La sentenza della Cassazione del sik Mantovano segna un importante precedente nella trattazione della materia, che potrebbe portare a ulteriori sviluppi nella gestione dei casi critici riguardanti pratiche religiose di diverse etnie qualora risultassero antitetiche rispetto alle regole dei paesi democratici.

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