I cittadini nei rapporti con la Pubblica amministrazione

In questo articolo l’Avv. Carlo Tack informa i cittadini sul diritto di accedere a tutti i dati e i documenti detenuti dalle P.A. Questi sono diritti sconosciuti e spesso negati.

Ringrazio Sardegna Magazine per avermi dato l’opportunità di pubblicare poche righe per parlare di un importante strumento normativo a tutela dei cittadini nei rapporti con la pubblica amministrazione: l’accesso civico generalizzato. Ideato sul modello della Freedom of Information Act (FOIA), la legge statunitense sulla libertà di informazione del 4 luglio 1966, è ancora oggi, purtroppo, un istituto che molti cittadini non conoscono.

E’ stato introdotto dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 che ha modificato l’art. 5 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (c.d. decreto trasparenza), e garantisce a chiunque il diritto di accedere a tutti i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, anche quelli per i quali non vi è l’obbligo di pubblicazione, con poche eccezioni che riguardano soltanto quei documenti da mantenere riservati per particolari ragioni (la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico; la sicurezza nazionale; la difesa e le questioni militari; la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento, etc.).

Perché è stato introdotto questo istituto? Perché il Legislatore ha capito che soltanto una amministrazione del tutto “trasparente” può garantire ai cittadini scelte veramente imparziali e indirizzate soltanto al perseguimento dell’interesse pubblico. Infatti, l’art. 5 sopra citato afferma espressamente che l’accesso civico generalizzato ha lo “scopo di favorire forme diffuse di controllosul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.

Tanto è vero quanto appena detto che il diritto di accesso alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni è stato qualificato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) come uno dei diritti fondamentali protetti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali!!

Richiamate le motivazioni alla base della introduzione di questo istituto è importante adesso porre l’accento su alcuni aspetti specifici del FOIA. Innanzitutto sulla circostanza, strettamente collegata ai principi ispiratori, che la norma individua quale titolare del diritto “chiunque”, a significare cioè che per essere legittimati a rivolgere una istanza di accesso generalizzato ad una Amministrazione non è necessario “spiegare” (motivare) a quest’ultima il motivo della richiesta. Il FOIA, cioè, si fonda sul riconoscimento del “diritto di conoscere” (right to know). Una piccola “rivoluzione”, insomma, rispetto al “primo” diritto di accesso introdotto nel nostro ordinamento con la legge 7 agosto 1990, n. 241, che invece era strumentale alla tutela degli interessi (individuali) di un soggetto che si trova in una posizione differenziata rispetto agli altri cittadini, ed in ragione della quale ha il diritto di conoscere e di avere copia di un documento amministrativo. L’accesso civico generalizzato, va ribadito, è azionabile da chiunque, senza la previa dimostrazione della sussistenza di un interesse attuale e concreto per la tutela di situazioni rilevanti, senza dover motivare la richiesta e con la sola finalità di consentire una pubblicità diffusa e integrale dei dati, dei documenti e delle informazioni che sono considerati, in base alle norme, come pubblici e quindi conoscibili.

Vediamo un altro aspetto che certamente interessa tutti: quanto costa l’esercizio del diritto di accesso generalizzato?

Innanzitutto, come valeva per le altre ipotesi di accesso documentale, non è necessaria l’assistenza di un legale: la richiesta può essere firmata ed inviata direttamente dal cittadino.

Il decreto trasparenza poi precisa, all’art. 5, comma 4:<< Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali >>.

La qualificazione del diritto di accesso civico generalizzato come diritto fondamentale implica, infatti, che i costi da parte dei cittadini non devono rappresentare un ostacolo per il suo concreto esercizio.

Sul punto è utile richiamare anche la Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2019 sulla Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato che ricorda che al pervenire di una istanza di accesso civico generalizzato «possono essere addebitati solo i costi strettamente necessari per la riproduzione di dati e documenti richiesti, ad esclusione di qualsiasi altro onere a carico del cittadino»; in particolare, precisa la Circolare, l’importo del rimborso non può comprendere il costo per il lavoro del personale impiegato nel dare seguito alle attività inerenti all’evasione delle richieste di accesso. L’amministrazione potrà, nello specifico, richiedere il rimborso per il costo relativo, ad esempio, alla: fotoriproduzione su un supporto cartaceo; copia o riproduzione su supporti materiali; scansione di documenti che non siano già disponibili in formato digitale; spedizione di documenti via posta. Per questo motivo il mio consiglio è di indicare nella istanza la disponibilità a ricevere i documenti su supporto informatico e tramite e-mail oppure pec: in questo modo infatti i costi potrebbero essere nulli.

Carlo Tack

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