Diventare donatori di Sangue, ecco cosa si ottiene

La legge 13 luglio 1967, n. 584 prevede che il lavoratore dipendente che cede il proprio sangue gratuitamente ha diritto ad una giornata di riposo ed alla corresponsione della normale retribuzione

di Antonio Tore

Il decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, ha posto a carico dell’INPS l’onere dei rimborsi al datore di lavoro del settore privato per tali emolumenti (circolari INPS n. 25 e n. 115 del 1981).

Successivamente, l’art. 8, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante “nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale”, ha garantito la retribuzione anche ai lavoratori dipendenti giudicati inidonei alla donazione di sangue e di emocomponenti, “limitatamente al tempo necessario all’accertamento della predetta inidoneità e alle relative procedure”. Lo stesso articolo 8, al comma 3, ha demandato ad un decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, le relative disposizioni attuative.

 Nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2016, n. 55, è stato pubblicato il decreto 18 novembre 2015 “modalità di erogazione del contributo in caso di inidoneità alla donazione”, attuativo dell’articolo citato. L’INPS è tenuto a rimborsare il datore di lavoro per le retribuzioni in argomento corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato.

In particolare, i sensi dell’art. 1 del decreto 18 novembre 2015 il lavoratore dipendente che sia stato accertato inidoneo alla donazione di sangue o emocomponenti ha diritto alla retribuzione limitatamente al tempo necessario all’accertamento della predetta inidoneità nei seguenti casi previsti al comma 1:

  1. a) sospensione o esclusione del donatore per motivi sanitari, secondo i criteri di esclusione o sospensione dalla donazione, previsti dalla normativa vigente;
  2. b) mancata decorrenza dei tempi di sospensione, previsti dalla normativa vigente, tra una donazione e la successiva;
  3. c) rilevata esigenza di non procedere al prelievo per specifico emocomponente e/o gruppo sanguigno, in base alla programmazione dei bisogni trasfusionali.

Pertanto, qualora il lavoratore che si sia assentato dal lavoro per effettuare la donazione di sangue o di emocomponenti venga giudicato inidoneo alla donazione medesima a seguito delle motivazioni sopra delineate, il dipendente stesso avrà diritto alla retribuzione che gli sarebbe stata corrisposta per le ore non lavorate comprese nell’intervallo di tempo necessario all’accertamento della predetta inidoneità.

Tale intervallo di tempo deve essere calcolato con riferimento sia al tempo di permanenza presso il centro trasfusionale sia a quello di spostamento dallo stesso alla sede di servizio. La retribuzione in argomento andrà determinata applicando i criteri delineati nelle circolari INPS nn. 25 e 115 del 1981 relativamente al rimborso delle giornate di riposo fruiti dal lavoratore che ha effettuato la cessione gratuita del sangue.

Come previsto all’art. 1 co. 2 del Decreto in oggettoLa non idoneità del donatore è certificata dal medico, responsabile della selezione del donatore, del servizio trasfusionale o relativa articolazione organizzativa o dell’Unità di raccolta, gestita dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue” che abbiano ottenuto, ai sensi della normativa vigente, l’autorizzazione e l’accreditamento secondo le modalità previste dalle regioni e dalle province autonome.

Al riguardo si evidenzia che, ai fini del diritto alla retribuzione delineata nel paragrafo precedente, il lavoratore sarà tenuto ad inoltrare al datore di lavoro, unitamente alla domanda, il certificato di cui sopra attestante:

–      i dati anagrafici del lavoratore e gli estremi del documento di riconoscimento dal quale sono stati rilevati;

–      la mancata donazione, la motivazione, il giorno e l’ora di entrata e di uscita dal centro trasfusionale.

 

 

 

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