Biotestamento: consenso per esami, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari

L’Azienda Tutela della Salute ha adottato le disposizioni per l’autodeterminazione  delle persone in attuazione della Legge n. 219 del 22 dicembre 2017 sul “biotestamento”

 redazione

Con delibera n. 394 del 14.03.2018 Ats ha adottato le prime linee di indirizzo per dare piena e corretta attuazione alla Legge n. 219 del 22 dicembre 2017, “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”. La normativa sul cosiddetto “biotestamento”,  stabilisce che nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato della persona interessata. E, in previsione di una futura incapacità a decidere o a comunicare, consente di stabilire in anticipo, attraverso le Disposizioni Anticipate di Trattamento (Dat) a quali esami, scelte terapeutiche o singoli trattamenti sanitari dare o non dare il proprio consenso.

Con questo provvedimento l’Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna, tra le prime a dare piena operatività alla nuova normativa,  traccia la strada da seguire all’interno dell’azienda sulle procedure per il rispetto dell’autodeterminazione delle persone, l’acquisizione del consenso informato ai trattamenti sanitari, il consenso dei minori e delle persone incapaci di intendere e di volere e l’istituto delle disposizioni anticipate di trattamento.

I processi assistenziali  tracciati da Ats mirano a valorizzare la “relazione di cura e di fiducia” tra assistito e medico basandola sul consenso informato, nel quale si incontrano l’autonomia decisionale dell’assistito e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico. La relazione di cura, che ricomprende tutti i professionisti dell’equipe sanitaria, coinvolge, oltre l’assistito, anche i suoi familiari o la parte dell’unione civile o il convivente ovvero una persona di fiducia dello stesso, qualora lo desideri.

Tutti i professionisti che operano, a qualsiasi titolo, in ambito Ats devono garantire il  diritto di ogni paziente di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informato in modo completo, aggiornato e comprensibile riguardo alla diagnosi, prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici  e  dei  trattamenti  sanitari indicati,  nonché  riguardo  alle  possibili  alternative e alle conseguenze  dell’eventuale  rifiuto  del  trattamento  sanitario. Gli operatori riconoscono anche il diritto della persona assistita di poter rifiutare, in tutto o in parte, di ricevere le informazioni, ovvero indicare i familiari o una persona di fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece.

Un percorso pioneristico, questo, che già alcune Aree socio sanitarie locali della Sardegna avevano intrapreso dando esecuzione ad una sentenza del giudice che sanciva la “tutela del diritto alla salute e quello ad autodeterminarsi a scegliere se fare o meno un trattamento sanitario”, che ha trovato conferma nell’emanazione della Legge n. 219  e che ora viene esteso a tutte le Assl.

Con le linee di indirizzo, Ats indica i percorsi ottimali e omogenei per una prima applicazione della legge, ma la piena attuazione e condivisione da parte degli operatori sanitari di Ats richiederà percorsi formativi dedicati sui contenuti specifici dell’informativa, su come affrontare eventuali ostinazioni irragionevoli alla cura, sulle possibilità di condivisione tra professionisti e pazienti delle Dat e su come definire e condividere modalità pratiche per realizzare l’incontro tra l’autonomia decisionale del paziente e l’autonomia professionale e la responsabilità del medico.

Cosa cambia per il cittadino. Il cittadino dovrà sempre esprimere il consenso libero e informato in ogni momento della cura e potrà rifiutare trattamenti sanitari, compresa la nutrizione e l’idratazione artificiale,  prescritta dal medico.

Avrà diritto sempre a una appropriata terapia del dolore in ogni condizione di sofferenza e, in maniera specifica, nelle situazioni in cui abbia rifiutato le terapie indicate dagli operatori sanitari, esplicitando il diritto al rifiuto all’accanimento terapeutico.

Le Dat devono essere redatte in forma scritta e sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Qualora non fosse possibile redigerle in forma scritta possono essere videoregistrate, vincolando il medico che è tenuto a rispettarne il contenuto. Il cittadino potrà depositare le proprie disposizione anticipate di volontà anche nelle Assl.

Il paziente avrà diritto alla pianificazione condivisa delle cure anche qualora abbia rifiutato l’accanimento terapeutico, attraverso un percorso di assistenza che garantisca il massimo diritto alla vita senza dolore, il rispetto della dignità, dell’integrità fisica e psichica, compresa la possibilità di ricorrere alla “sedazione palliativa profonda continua”.

Trattamento dei dati personali . Per garantire la massima sicurezza e protezione dei dati personali relativi al consenso informato e alle disposizioni anticipate di trattamento, i dati verranno trattati, per conto di Ats, solo da operatori appositamente autorizzati e adottando adeguate misure di sicurezza che ne preservino la riservatezza, nel rispetto della legge sulla privacy. L’Ats assicura che il trattamento dei dati relativo alle dichiarazioni anticipate di trattamento, e in particolare la raccolta (anche nel caso in cui queste siano acquisite dal comune di residenza), gestione e conservazione, avvenga adottando specifiche modalità, anche automatizzate, che rispettino i diritti e la volontà dei cittadini e ne tutelino la riservatezza.

 

 

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