Inps, “Cessione del Quinto”: cambiano le norme e aumenta la somma  del  prestito

Fino ad oggi gli importi chiedibili  erano meno di 5.000 euro e più di  5.000 euro. I futuri prestiti , invece,  andranno da   meno  di 15.000 euro e più di 15.000 euro

 di Antonio Tore

Cambiano le classi d’importo per la cessione del quinto dello stipendio e della pensione, Inps recede dalle convenzioni per le necessarie modifiche

La cessione del quinto è una soluzione finanziaria che può essere considerata semplicemente un vero  prestito personale. Si tratta di un tipo di finanziamento spesso richiesto dai pensionati dai dipendenti pubblici o perchè la cessione del quinto risulta più conveniente rispetto ai prestiti personali standard e può essere richiesta anche da persone che hanno più di  70 anni, limite per il quale sarebbe difficile trovare una banca o un istituto di credito in grado di concedere un finanziamento. La cessione del quinto venne istituzionalizzata nel 1950, ma solamente negli anni 90 cominciò a prendere piede in Italia.

Da pochi giorni sono cambiate alcune norme e l’Inps ha comunicato le nuove modalità di concessione del prestito ai pensionati. La novità del citato decreto sta nel fatto che sono state modificate le classi di importo rilevanti ai fini delle operazioni di cessione del quinto dello stipendio e della pensione, tenuto conto che fino ad oggi dette classi di importo sono state suddivise in meno di 5.000 euro e più di  5.000 euro. Le future classi di importo dei prestiti, invece,  sono rimodulate secondo i seguenti valori:  meno  di 15.000 euro e più di 15.000 euro.

“L’attuale schema di Convenzione – comunica l’INPS – finalizzata a disciplinare l’estinzione dietro cessione del quinto della pensione di prodotti di finanziamento concessi ai pensionati – fa specifico riferimento ai parametri che sono stati fino ad oggi vigenti ai fini del calcolo dei tassi soglia convenzionali. Tali tassi non sono più vigenti alla luce del decreto su menzionato e pertanto l’Istituto, essendo impossibilitato nell’immediatezza agli adeguamenti tecnici e contrattuali, intende avvalersi della facoltà di recesso unilaterale dalle convenzioni finora stipulate con le Banche e gli Intermediari finanziari a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Seguiranno apposite comunicazioni formali a ciascuna delle società interessate. Si assicura che tutte le società in regime di convenzionamento potranno stipulare i nuovi contratti di finanziamento a far data dal 1 aprile 2017 in regime di accreditamento. Sarà possibile operare in regime di convenzionamento a seguito dell’approvazione di un nuovo schema convenzionale da parte di questo Istituto. Le relative procedure informatiche rimarranno sospese per il tempo strettamente necessario all’adeguamento alle nuove normative”.

Come sempre, si consiglia di rivolgersi direttamente agli sportelli dell’Inps o a un ufficio di patronato.

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