Cambiano le norme del 5 per mille per le Associazioni di volontariato

Il requisito necessario, per beneficiare del 5 per mille, è, tuttavia, il permanere dei requisiti richiesti dalla legge. Per le Organizzazioni di Volontariato, è richiesto che continuino ad essere iscritte regolarmente nei registri regionali omonimi e che non ci sia stata variazione del legale rappresentante

di Antonio Tore

Il 5 per mille è un meccanismo che permette ai contribuenti (persone fisiche) di destinare, a favore di determinati soggetti giuridici (beneficiari), una parte delle imposte comunque dovute, sui redditi prodotti nell’anno precedente. Il 5 per mille non è un’imposta aggiuntiva per il contribuente, ma sottrae allo Stato una quota delle imposte dovute per destinarla ad attività e soggetti specifici.

Il Dpcm 7 luglio 2016 ha modificato il precedente Dpcm 23 aprile 2010 introducendo, importanti novità per le Associazioni che partecipano al riparto del 5 per mille, in merito agli adempimenti necessari per l’iscrizione nell’elenco dei beneficiari.
A partire dal 5 per mille 2017, l’elenco dei beneficiari del 2016 sarà di riferimento per i Ministeri anche per gli anni successivi.

Le Associazioni iscritte negli elenchi dall’Agenzia delle Entrate, non dovranno procedere a una nuova iscrizione nel 2017, se vorranno continuare a beneficiare del riparto delle somme. Il requisito necessario, al fine di continuare a beneficiare del riparto delle somme del 5 per mille, è, tuttavia, il permanere dei requisiti richiesti dalla legge. Per le Organizzazioni di Volontariato, è richiesto che continuino ad essere iscritte regolarmente nei registri regionali omonimi e che non ci sia stata variazione del legale rappresentante.

In caso di variazione del legale rappresentante, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà trasmessa nel 2016 perde efficacia e, dunque, c’è l’obbligo per il nuovo rappresentante legale di trasmettere, entro il 20 maggio, una nuova dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con le seguenti indicazioni:
• data della sua nomina;
• data di iscrizione dell’ente alla ripartizione del contributo (si fa qui riferimento all’iscrizione telematica del 2016).

Il rinnovo automatico dell’iscrizione agli elenchi del 5 per mille se, da un lato, riduce gli adempimenti delle Associazioni già iscritte, dall’altro richiede una maggiore attenzione nel comunicare eventuali variazioni o nel trasmettere la revoca dell’iscrizione nei tempi prescritti.
Le Associazioni devono trasmettere la domanda d’iscrizione a partire dalla data di attivazione del software da parte dell’Agenzia delle Entrate ed entro il 7 Maggio.
Gli enti possono trasmettere direttamente la domanda in via telematica, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel (professionisti quali commercialisti, CAAF, ecc.). Per quanto riguarda la Sardegna, ci si può avvalere anche dei Caf convenzionati con il Centro di Servizi per il Volontariato – Sardegna Solidale. La domanda di iscrizione consiste in una autodichiarazione del rappresentante legale dell’ente che confermi il possesso dei requisiti soggettivi per la iscrizione.
Una prima versione dell’elenco dei soggetti che possono beneficiare del 5 per mille sarà pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it entro il 14 maggio. Il rappresentante legale dell’Associazione o un suo delegato può far correggere entro il 20 maggio eventuali errori di iscrizione nell’elenco, rivolgendosi direttamente alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui territorio ha sede legale l’Associazione. L’elenco definitivo sarà pubblicato sullo stesso sito entro il 25 maggio.
Entro il 30 giugno il rappresentante legale dell’ente deve inviare – pena l’esclusione dall’elenco del 5 per mille – alla propria Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta e firmata dal legale rappresentante, alla quale bisogna allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. L’invio può essere effettuato tramite raccomandata a/r oppure tramite posta elettronica certificata.
Il contribuente che intenda donare il proprio 5 per mille, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, può apporre la propria firma nello spazio attinente l’opzione prescelta e deve indicarne il codice fiscale della Associazione a cui intende donarlo e riportato nell’elenco che sarà pubblicato sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

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